Segnalare l'irreperibilità di una persona

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La cancellazione per irreperibilità è uno dei possibili esiti a seguito della verifica della sussistenza della dimora abituale presso l’indirizzo di residenza

A chi è rivolto

Tutti i cittadini che siano a conoscenza dell’irreperibilità di un/a cittadino/a possono presentare apposita segnalazione. La segnalazione non avrà effetti immediati, ma consentirà all'Ufficio Anagrafe di verificare la posizione degli interessati e di adottare gli opportuni provvedimenti.

L’avvio di un procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità può avvenire:

• d’ufficio, sulla base di informazioni acquisite direttamente dall’Ufficio Anagrafe;

• su istanza di parte, con l’utilizzo dell’apposito modulo di segnalazione.

Si precisa che il procedimento di irreperibilità non è lo strumento idoneo per rimuovere un soggetto dal proprio indirizzo di residenza e quindi da un eventuale stato di famiglia, in particolare nel caso in cui la persona si è allontanata dalla propria dimora abituale trasferendosi altrove, ma senza essere irreperibile.

Si ricorda la persona che ha cambiato la propria dimora ha tempo 20 giorni per regolarizzare la sua nuova posizione anagrafica, invitiamo a tenerne conto per decidere il momento in cui presentare la segnalazione.

La cancellazione dall'Anagrafe presuppone che la persona non abbia più la dimora abituale nel Comune e comporta la perdita dei diritti e doveri relativi all'iscrizione anagrafica (rilascio certificazioni, diritto elettorale, esenzioni, contributi, assistenza sanitaria, documenti di identità).

Udine

Descrizione

Si definisce irreperibile una persona che si allontana dal luogo di dimora abituale e non è più rintracciabile al proprio indirizzo abituale per un periodo sufficientemente lungo, senza dare notizia del suo trasferimento in altro Comune o all'Estero e della quale non sia possibile stabilire la reale dimora attraverso i normali accertamenti anagrafici, anche d'ufficio.

La segnalazione di tali situazioni può essere fatta da qualunque persona ne sia a conoscenza.

La segnalazione non avrà effetti immediati, ma darà modo all’Ufficio Anagrafe di valutare la situazione ed effettuare gli accertamenti previsti dalla normativa anagrafica (D.P.R. 223/1989) volti ad accertare la sussistenza del presupposto fondamentale del procedimento di cancellazione, ovvero che il cittadino abbia totalmente fatto disperdere tracce di sé non solo nel Comune dove è iscritto, ma anche in altri Comuni. 

Dopo la segnalazione l'Ufficio avvia gli accertamenti, in seguito ai quali nel caso di assenza confermata si procederà con formale avvio al procedimento. Gli accertamenti hanno una durata minima di un anno.

Se dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emergerà la totale irreperibilità, si potrà provvedere a cancellare la persona dall’anagrafe. Trattandosi di provvedimento d’ufficio, la decorrenza sarà la data di adozione del provvedimento stesso.

La cancellazione per irreperibilità è un provvedimento dell'Ufficiale d'anagrafe ed è uno dei possibili esiti a seguito della verifica della sussistenza della dimora abituale presso l’indirizzo di residenza.

La cancellazione per irreperibilità anagrafica può essere avviata anche per irreperibilità al censimento generale della popolazione.

La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata, oltre agli altri casi indicati dalla normativa di settore per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.

La persona si considera anagraficamente residente sino all’adozione del provvedimento finale.

Come fare

La segnalazione di irreperibilità può essere fatta:

  • consegnando l’apposito modulo corredato da un documento di identità presso l'Ufficio Protocollo del Comune;
  • inoltrando l’apposito modulo corredato da un documento di identità via e-mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.udine.it;

Nel modulo di segnalazione è possibile indicare tutte le informazioni utili e l’eventuale nuovo indirizzo in cui si presume che il segnalato abbia stabilito la propria dimora abituale, non solo nel Comune in cui è iscritto ma anche in altri Comuni italiani, al fine di velocizzare la regolarizzazione della sua posizione anagrafica.

Cosa serve

• Documento d'identificazione in corso di validità.

• Modulo di segnalazione compilato.

Cosa si ottiene

Cancellazione per irreperibilità

L’avvio degli accertamenti di residenza che potranno portare alla cancellazione per irreperibilità o alla mutazione di residenza dei soggetti segnalati.

Tempi e scadenze

La segnalazione di irreperibilità può avviare una procedura che può concludersi con la cancellazione per irreperibilità.
Il procedimento dura il tempo necessario a consentire di effettuare controlli opportunamente intervallati e comunque non della durata non inferiore ad un anno dalla data in cui viene acquisita la certezza dell’allontanamento.
Il procedimento prevede indicativamente le seguenti fasi:
1. ricezione della segnalazione e avvio degli accertamenti;
2. comunicazione dell'avvio del procedimento al cittadino irreperibile tramite posta raccomandata all'indirizzo di residenza;
3. vari e intervallati accertamenti della Polizia Locale o dei Messi Comunali presso l'indirizzo di residenza;
4. dopo almeno 12 mesi dall'avvio del procedimento, se gli accertamenti sono sempre negativi, viene emesso il provvedimento di cancellazione per accertata irreperibilità anagrafica.

365 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Il servizio è completamente gratuito

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