Cos'è il documento d'identità provvisorio
In casi di comprovata e documentata urgenza che non consentono di attendere i tempi ordinari di stampa e spedizione della Carta d’Identità Elettronica (CIE), l’Ufficio Anagrafe può rilasciare un documento d’identità provvisorio (ai sensi dell’art. 11 del D.L. 26 giugno 2026, n. 108).
Durata e validità
Il documento provvisorio ha una durata massima di 6 mesi e non è in alcun caso rinnovabile o prorogabile alla scadenza (art. 11 D.L. 108/2026).
Protezione e anticontraffazione
Per garantirne l’autenticità, il supporto è dotato di avanzati elementi di sicurezza: microscritture, stampa calcografica, fondino di sicurezza e inchiostro otticamente variabile (OVI).
Attenzione: rischi per l’espatrio e viaggi all’estero
Anche se rilasciato con validità teorica per l’espatrio (nei casi di viaggio imminente e documentato), diversi Stati esteri non riconoscono né accettano il documento provvisorio cartaceo per l’ingresso nel proprio territorio o per l’imbarco su voli internazionali.
Richiedendo questo documento ti assumi interamente il rischio di un eventuale respingimento alla frontiera o del diniego di imbarco da parte delle compagnie aeree.
Divieto di rinnovo e proroga
Il documento d'identità provvisorio non è in alcun caso rinnovabile o prorogabile alla scadenza e può essere rilasciato una sola volta per far fronte all'evento straordinario motivato.
Durante il periodo di validità del documento provvisorio, il cittadino rimane tenuto a richiedere la Carta d'Identità Elettronica (CIE) per l'ottenimento del documento d'identità definitivo.