Il Giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello. La Corte di Assise è composta da sei Giudici popolari e due togati. Altri Giudici popolari possono partecipare alle udienze in qualità di supplenti, subentrando eventualmente ai titolari in caso di loro impedimento.
L'ufficio di Giudice popolare è a carattere obbligatorio. Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonché alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.
Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.
I Giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.
Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte di Assise di Appello. L'iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio;
- entro il mese di giugno deve essere costituita la Commissione comunale, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri comunali;
- entro il 30 agosto la Commissione provvede alla formazione dei due elenchi.
- entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'Assise;
- dal 15 settembre al 30 ottobre la Commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
- entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e con pubblico manifesto;
- entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'Assise;
Ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'Assise.
La cancellazione dall'Albo può avvenire per:
- morte;
- emigrazione;
- perdita della capacità elettorale;
- età (aver superato il 65° anno di età);
- ricorso a seguito di indebita iscrizione, entro 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio dei relativi elenchi (il reclamo deve essere presentato alla cancelleria del Tribunale).