L' Elenco dei soggetti disponibili a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno è disciplinato dall’art. 4 della LR 19/2010 e dal capo IV del Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli).
Per i residenti nei Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pradamano, Pozzolo del Friuli, Tavagnacco e Udine, l’ elenco è tenuto dal Comune di Udine, quale Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni del Friuli Centrale, e contiene i nominativi delle persone disponibili a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno, corredati da altre informazioni utili, da mettere a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente alla nomina.
Il richiedente, all’atto dell’iscrizione, può esprimere la disponibilità a svolgere l’incarico anche o esclusivamente nel territorio di Ambiti distrettuali diversi da quello di appartenenza. In tal caso il Servizio Sociale dei Comuni del Friuli Centrale comunica tale informazione agli Enti gestori dell’Ambito distrettuale per il quale l’iscritto ha manifestato la propria opzione.
La cancellazione dall’elenco è effettuata:
a) su richiesta dell’iscritto;
b) nel caso si accerti che sono venuti meno i requisiti per essere iscritti nell’elenco;
c) nel caso di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria da cui risulti che l’iscritto non è più idoneo a svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
d) nel caso di ingiustificato rifiuto di assumere la funzione di amministratore di sostegno, espresso per tre volte consecutive;
e) nel caso in cui l’iscritto trasferisca la residenza fuori regione o presso un Comune della regione appartenente a un diverso Ambito distrettuale.
Qualora l’iscritto trasferisca la propria residenza in un Comune della regione appartenente a un diverso Ambito distrettuale, il Servizio Sociale dei Comuni del Friuli Centrale trasmette i relativi atti all’Ente gestore dell’ambito distrettuale di destinazione ai fini della iscrizione nel relativo elenco, previo consenso dell’interessato.
Almeno con cadenza triennale viene effettuata la verifica della permanenza dei requisiti che consentono di essere iscritto nell’Elenco.
Entro il 1° marzo di ogni anno copia dell’Elenco viene trasmesso alla Regione Friuli Venezia Giulia al fine di formare l’Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno che ha finalità statistiche e conoscitive.
Normativa di riferimento
L.R. 16 novembre 2010, n. 19
D.P.Reg. 2 agosto 2011, n. 0190/Pres. e s.m.i