L’istituto dell’interpello costituisce lo strumento concesso al contribuente per conoscere preventivamente il parere del Comune circa l’interpretazione di norme tributarie controverse, in relazione a casi concreti e personali dei contribuenti medesimi, al fine di evitare di incorrere in comportamenti illeciti e scongiurare l’applicazione di sanzioni. il contribuente può interpellare l’Amministrazione finanziaria su questioni concernenti:
- l’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione (interpello interpretativo)
- la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie a esse applicabili (interpello qualificatorio)
- la disciplina dell’abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie (interpello antiabuso)
- la disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi (interpello disapplicativo);
- la sussistenza delle condizioni e la valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge (interpello probatorio), il quale è riservato solo ai soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo di cui al Dlgs n. 128/2015, nonché a quelli che presentano istanze di interpello sui nuovi investimenti ex articolo 2, Dlgs n. 147/2015
- la sussistenza delle condizioni e la valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 24-bis del Tuir (opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia).