La cittadinanza può essere concessa ai cittadini stranieri con decreto del Prefetto (per matrimonio con cittadino italiano, ai sensi dell’art. 5 della L. 91/1992) o del Presidente della Repubblica (per residenza, ai sensi dell’art. 9 della L. 91/1992). La domanda di concessione della cittadinanza italiana deve essere presentata alla Prefettura, che provvede alla notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana alla persona interessata nel caso in cui venga accolta la domanda.
Entro 6 mesi dalla notifica del decreto, l'interessato deve rendere il giuramento per l'acquisto della cittadinanza italiana presso l'U.O. Stato Civile. Ai sensi dell’art. 10 della L. 91/1992, “Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”.
Ai sensi dell’art. 14 della L. 91/1992, i figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana dal giorno successivo alla prestazione del giuramento da parte del genitore; a tal fine, è necessario indicare la presenza di eventuali figli minori, segnalando in modo particolare coloro che raggiungeranno la maggiore età entro 6 mesi dalla notifica del decreto.
Se il cittadino che ha acquisito la cittadinanza italiana è residente all'estero, il giuramento dovrà essere effettuato di fronte al console italiano competente, secondo la località estera dove è residente l'interessato.