La dichiarazione deve essere resa all'Ufficio dello Stato Civile entro 10 giorni dalla nascita, presentando l'originale dell'Attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto) e un documento di identità in corso di validità. Se i genitori non risiedono nello stesso Comune, salvo un diverso accordo fra gli stessi, la dichiarazione può essere fatta all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza della madre (presso il quale verrà effettuata l’iscrizione anagrafica). Se i genitori non sono coniugati fra loro, la dichiarazione di nascita deve essere resa da chi intende riconoscere il neonato: se i genitori si presentano assieme, il neonato risulterà figlio di entrambi; se si presenta un solo genitore, il neonato risulterà solo figlio di quest'ultimo. I genitori stranieri devono esibire il passaporto in corso di validità e, se non conoscono l'italiano, devono essere assistiti da un interprete maggiorenne munito di un documento di identità in corso di validità. Nel caso di bambino nato morto o bambino nato vivo, ma morto prima della denuncia di nascita, la dichiarazione è resa esclusivamente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita. Nel caso di bambino nato in Italia da genitori stranieri residenti all'estero, la dichiarazione può essere fatta alla Direzione della Struttura Sanitaria o al Comune di nascita. Nel caso di bambino nato in Italia da genitori italiani residenti all'estero, la dichiarazione può essere fatta alla Direzione della Struttura Sanitaria o al comune di nascita.