Contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati e che costituiscono ostacolo per le “persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti” (L 13/1989, art. 9, comma 3):
• di accesso all’edificio o alla singola unità immobiliare (interventi di accessibilità esterna);
• di fruibilità e visitabilità dell’alloggio (interventi di accessibilità interna).
Sono ammissibili a contributo le spese per la realizzazione degli interventi indicati nel capitolo 4 delle LINEE DI INDIRIZZO.
Il contributo viene richiesto dietro presentazione della domanda in regola con l’imposta di bollo di Euro 16,00 e della documentazione necessaria comprovante i requisiti di accesso e l’ammissibilità dell’intervento di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
Il preventivo di spesa ammissibile a contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di 51.645,69 euro (100 milioni di lire).
La domanda deve essere presentata nel comune ove è situato l’immobile oggetto dei lavori dai seguenti soggetti:
- dalla persona con disabilità o invalidità (“persona con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti”);
- da chi esercita la tutela, dall’amministrazione di sostegno, da soggetto munito di procura (art. 1704 del codice civile), da soggetto investito di responsabilità genitoriale sulla persona.
Qualora gli interventi vengano compiuti a spese di soggetti diversi dal soggetto legittimato alla presentazione della domanda, gli stessi devono sottoscriverla per conferma del contenuto e per adesione.
In tal caso i soggetti legittimati alla presentazione della domanda possono non coincidere con gli AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO che verrà erogato in favore dei SOGGETTI ONERATI DELLA SPESA, come l’amministratore di condominio, il proprietario dell’immobile ove risiede la persona con disabilità o il soggetto che ha fiscalmente a carico la persona con disabilità.
I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi o benefici fiscali, previsti per l’eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche, la cui somma non sia superiore alla spesa effettuata. In caso di cumulo, il contributo verrà determinato sulla parte di spesa rimasta effettivamente a carico del beneficiario.
Qualora l’avente diritto al contributo statale sia in possesso dei requisiti di accesso al CONTRIBUTO REGIONALE, può richiedere:
- il Fondo Speciale, prima di iniziare i lavori e sostenerne le relative spese;
- il Contributo Regionale di superamento barriere architettoniche previsti ai sensi dell’art. 11 L.R. 16/2022; una volta conclusi gli interventi e sostenute tutte le spese. Vai alla pagina