A chi è rivolto
Requisiti per accedere ai contributi:
- almeno un genitore deve essere residente o prestare attività lavorativa da almeno un anno in Friuli Venezia Giulia;
- l’Isee non deve superare 50 mila euro (calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all’art. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013 “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni”);
- i bambini devono avere un'età compresa tra i 3 e i 36 mesi.
Il beneficio è inoltre riconosciuto alle madri di figli minori, residenti o che lavorino nel territorio regionale da almeno un anno continuativo, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all’uscita da situazioni di violenza debitamente attestato, anche in assenza di presentazione di dichiarazione ISEE.
Entità del contributo:
L’entità del beneficio mensile, è determinata annualmente, poco prima dell’inizio dell’anno educativo, con delibera della Giunta regionale in base al tipo di servizio frequentato e alle ore di frequenza.
Il Regolamento del Presidente della Regione FVG n. 48 del 23 marzo 2020 prevede che:
Per i nuclei familiari con un unico figlio minore (ISEE fino a 50.000,00 euro) la misura è stabilita fino a un massimo di 250,00 euro per la frequenza a tempo pieno e fino a un massimo di 125,00 euro per la frequenza a tempo parziale.
Per i nuclei familiari con due o più figli minori (ISEE fino a 50.000,00 euro) la misura è stabilita fino a un massimo di 450,00 euro per la frequenza a tempo pieno e fino a un massimo di 225,00 euro per la frequenza a tempo parziale.
Qualora il medesimo nucleo familiare abbia due o più figli che frequentino contemporaneamente uno dei servizi educativi per la prima infanzia, il beneficio è riconosciuto a tutti i figli nella stessa misura e cioè fino a un massimo di 450,00 euro per il tempo pieno e a un massimo di 225,00 euro per il tempo parziale.
Il beneficio è ridotto del 50 per cento se il genitore richiedente, componente il nucleo familiare, è residente o presta attività lavorativa nel territorio regionale da meno di 5 anni continuativi.
N.B.:
FREQUENZA A TEMPO PIENO DI NIDI D’INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI: si intende frequenza per almeno 100 ore al mese e con almeno 10 giorni con frequenza superiore alle 5 ore;
PER FREQUENZA A TEMPO PARZIALE DI NIDI D’INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI: si intende frequenza inferiore ai limiti minimi stabiliti per il tempo pieno come definito sopra, per almeno 30 ore mensili;