A chi è rivolto
Il proprietario dell'immobile o chi ha titolo alla presentazione di:
- permesso di costruire (PDC)
- segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA)
- comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Con la Cila comunichi l'inizio di lavori edilizi che non richiedono Scia o Permesso di costruzione
Il proprietario dell'immobile o chi ha titolo alla presentazione di:
- permesso di costruire (PDC)
- segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA)
- comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Numerosi interventi edilizi che rientrano tra le attività di rilevanza edilizia di cui alla Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 4, com. 2, possono essere eseguiti presentando comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato. Si tratta degli interventi non assoggettati a Permesso di Costruire (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 19), non riconducibili a SCIA (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 17) o ad attività edilizia libera (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16) per i quali la Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16-bis fornisce un elenco a titolo esemplificativo (“elenco aperto”).
Sono quindi interventi per i quali non è previsto il rilascio di un titolo abilitativo, e per i quali il Tecnico abilitato iscritto al proprio albo/ordine professionale, incaricato da parte dell'avente titolo sul bene, assevera
la conformità agli strumenti urbanistici vigenti e l'assenza di contrasto con quelli adottati, alle norme del Regolamento edilizio, alle norme del Codice della Strada, alle norme del Codice Civile
la compatibilità con la normativa vigente in materia sismica e strutturale, garantendone il rispetto mediante espletamento degli adempimenti previsti dalla norma di settore nei tempi e nei modi ivi stabiliti
il rispetto delle norme di sicurezza e igienico sanitarie e delle altre norme che incidono in ambito edilizio (tra le quali si rammentano quelle del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, acquisendo preventivamente il parere o l'autorizzazione dovuti, qualora i lavori riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale).
La CILA può essere presentata anche nei seguenti casi:
in variante al permesso di costruire, in variante alla SCIA (anche alternativa al permesso di costruire), nonché a una comunicazione di edilizia libera asseverata, qualora le opere in variante siano riconducibili alle tipologie elencate dalla Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16 e art. 16-bis
per interventi in corso di esecuzione o già ultimati.
La richiesta deve essere effettuata online allegando la documentazione richiesta
Con la Cila comunichi l'inizio di lavori edilizi che non richiedono Scia o Permesso di costruzione