A chi è rivolto
Residenti nel Comune
Il decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 ha abrogato la Carta di soggiorno per i cittadini comunitari o equiparati. I cittadini appartenenti ai paesi membri dell'Unione Europea e i loro familiari possono liberamente circolare e soggiornare in Italia.
N.B. sono equiparati ai cittadini comunitari anche i cittadini NON comunitari dei seguenti Stati: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Rep. San Marino, Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano.
Il diritto di soggiorno è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, che si trova nelle condizioni sopra descritte alle lettere a), b) o c). Il cittadino dell'Unione già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno quando:
a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o infortunio;
b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno
d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.