La richiesta di accesso civico "semplice", va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che la trasmette al Dirigente responsabile della pubblicazione del dato oggetto di accesso civico e ne informa il richiedente.
Il Responsabile della Pubblicazione, entro 30 giorni, pubblica nel sito web il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al richiedente e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risultasse già pubblicato ne dà comunicazione al richiedente e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
La richiesta di accesso civico generalizzato può essere indirizzata alternativamente: all'ufficio che detiene i dati oppure all'U.O. Trasparenza e anticorruzione. L’accesso, ove consentito, è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
La richiesta può essere accolta nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art 5 bis del d.Lgs. 33/2013 e ferma la ratio dell'istituto indicata nell'art 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013.