Descrizione
Il Comune di Udine, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 1/2014 e al fine di contrastare il fenomeno della dipendenza da gioco da azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate, ha predisposto un'ordinanza che disciplina gli orari delle sale giochi e l'orario di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro (art. 110 comma 6 TULPS) installati negli altri esercizi autorizzati.
Il Comune di Udine conferma i limiti massimi di esercizio già previsti dalla normativa regionale che stabilisce, all'art. 6 comma 12 della L.R. 1/2014, 13 ore giornaliere di apertura per le sale giochi e 8 ore giornaliere per gli apparecchi installati negli altri esercizi autorizzati.
I rispettivi orari risultano così disciplinati:
ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI (artt. 86 e 88 TULPS):
- massimo 13 ore giornaliere, comprese tra le ore 07:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, per tutte le giornate compresi i festivi;
- all’interno dei limiti sopra indicati, devono essere garantiti i seguenti orari minimi di chiusura:
• dalle ore 13:00 alle ore 14:00;
• dalle ore 19:00 alle ore 20:00;
ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, di cui all’art. 110, comma 6 del R.D. n. 773/1931 - TULPS collocati in altre tipologie di esercizi (es. bar, tabacchini, edicole, negozi, sale scommesse, ecc.):
- massimo 8 ore giornaliere, comprese tra le ore 09:00 e le ore 23:00 per tutte le giornate compresi i festivi;
- all’interno dei limiti sopra indicati, devono essere garantiti i seguenti orari minimi di spegnimento degli apparecchi per il gioco lecito:
• dalle ore 13:00 alle ore 14:00;
• dalle ore 19:00 alle ore 20:00.
Tutti gli apparecchi, negli orari di sospensione di funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo dispositivo, in modo da impedirne l'utilizzo; corre l'obbligo per gli esercenti di esporre in modo visibile al pubblico, sia all'esterno che all'interno del locale, un cartello ben leggibile indicante gli orari di apertura, nel caso delle sale giochi, e le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi nel caso di altri esercizi autorizzati.
In caso di violazioni sono previste sanzioni:
- 500 › 3.000 euro per mancato rispetto degli orari
- 250 › 1.500 euro per mancata esposizione delle comunicazioni
- Nei casi più gravi e di recidiva può essere disposta la sospensione dell’attività da 10 a 60 giorni.
L'ordinanza sarà in vigore dal 1 gennaio 2026.