Descrizione
Il presente avviso è finalizzato all’iscrizione di enti, agenzie educative, organismi qualificati nel “Registro dei soggetti accreditati presso il Comune di Udine alla gestione del servizio socio educativo in favore di alunni con disabilità sensoriali ciechi o ipovedenti gravi”.
Il servizio socio educativo di supporto all’integrazione scolastica e all’autonomia è rivolto a studenti minori e adulti, fino al compimento dell’istruzione secondaria di secondo grado, affetti da disabilità sensoriale visiva che rientrano in una delle seguenti categorie, come definiti nella Legge 3 aprile 2001, n.138:
a. persone cieche totali o parziali con un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore anche con un eventuale correzione di lenti e il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%;
b. Ipovedenti gravi e ipovedenti con un residuo visivo non superiore a 2/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore anche con un eventuale correzione di lenti e il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50%;
c. Ipovedenti con un residuo visivo superiore ai casi di cui alle lett. a) e b) in presenza di fattori fortemente limitativi dell’autonomia della persona oppure quando la patologia è sicuramente di tipo degenerativo;
Potranno beneficiare del servizio socio educativo di supporto all’integrazione scolastica e all’autonomia anche le persone con pluri disabilità che rientrano in uno dei precedenti commi del punto 1.
Possono presentare richiesta di accreditamento con conseguente iscrizione al Registro:
a. I soggetti di cui all’art. 4 del Codice del Terzo Settore – D.Lgs 117/2017, ovvero i seguenti ETS (Enti Terzo Settore)
a) le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
b) le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
c) gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
d) le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 409);
e) le reti associative (artt. 41 e ss.);
f) le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
g) le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o
principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione
o scambio di beni o servizi;
b. I soggetti privati a scopo di lucro operanti nel settore sociale, socio sanitario e socio educativo, di cui all’ art. 16 della L.R. 31/03/2006 n. 6 e s.m.i..