Mini IMU 2013
Per immobili adibiti ad abitazione principale non è dovuto per il Comune di Udine il versamento residuale saldo IMU 2013 entro il 24 gennaio 2014.
Si informa che per il pagamento del saldo IMU 2013 sono confermate le aliquote approvate con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 1° marzo 2013
Chi deve pagare?
L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) nel Comune di Udine.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'imposta deve essere pagata da chi utilizza l'immobile (locatario finanziario) a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing.
Abolizione pagamento abitazione principale non di lusso e altre tipologie
Abolizione pagamento abitazione principale non di lusso e altre tipologie
Con Decreto Legge n. 102/2013 convertito nella Legge 124/2013 e con decreto n.133/2013 è stato abolito il pagamento per i seguenti immobili:
- abitazione principale (con esclusione dei fabbricati di categoria A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze (una per tipologia C/6 C/2 C/7):
- unità abitative appartenenti alle cooperative edlizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari a decorrere dal 1° luglio 2013;
- alloggi di proprietà dell'ATER e regolarmente assegnati;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli a titolo professionale o coltivatori diretti.
NB. L'abolizione del pagamento della prima e seconda rata riguarda anche le pertinenze dell'abitazione principale limitata ad una sola per categoria catastale C/6, C/7 C/2. Pertanto nel caso di due pertinenze con medesima categoria catastale (autorimesse - C/6), per una delle due occorrerà procedere al pagamento entro il 17 giugno 2013 ed entro il 16 dicembre 2013.
Nel caso di terreni agricoli l'acconto di giugno non è dovuto, mentre occorre procedere al pagamento del saldo entro il 16.12.2013.
Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati; per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.
Modalità di calcolo
Modalità di calcolo
Per l'anno 2013 , l'IMU andrà versata per tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale, ad eccezione dei fabbricati appartenti al gruppo D per i quali andrà versata sia la quota statale che quella comunale.
La base imponibile per il calcolo dell’IMU è la rendita risultante in catasto moltiplicata per 1,05 (rivalutazione del 5%) e moltiplicata per uno dei seguenti moltiplicatori distinti per categoria di immobile:
CATEGORIE CATASTALI | MOLTIPLICATORE |
A ABITAZIONI (DA A/1 AD A/9) | 160 |
A/10 UFFICI | 80 |
B COLLEGI, OSPEDALI, UFFICI PUBBLICI, SCUOLE, ORATORI | 140 |
C/1 NEGOZI | 55 |
C/3 LABORATORI | 140 |
C/4 LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI | 140 |
C/5 STABILIMENTI BALNEARI | 140 |
C/2 CANTINE | 160 |
C/6 GARAGE | 160 |
C/7 TETTOIE | 160 |
D IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE (escluso D5) | 65 |
D/5 ISTITUTI DI CREDITO | 80 |
Fabbricati privi di rendita catastale: si considera la rendita attribuita a fabbricati similari (rendita presunta) da trasformare in valore imponibile con i coefficienti indicati.
La determinazione della base imponibile per i terreni viene invece calcolata come segue:
TERRENI | MOLTIPLICATORE | |
TERRENI AGRICOLI | REDDITO DOMINICALE x 1,25 (rivalutazione del 25 %) | 135 |
TERRENI AGRICOLI DI IMPRENDITORI AGRICOLI ISCRITTI | REDDITO DOMINICALE x 1,25 (rivalutazione del 25 %) | 110 |
Nel caso dei terreni agricoli l'acconto di giugno non è dovuto. Mentre occorre effettuare il versamento a saldo entro il 16.12.2013.
Aree fabbricabili - la base imponibile è il valore venale di mercato, risultante al 1° Gennaio dell'anno d'imposta, avendo riguardo: alla zona di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentito, agli oneri per eventuali lavori di adattamento, ai vincoli posti dagli strumenti urbanistici, ai prezzi medi di mercato. Per tali fattispecie l'acconto dovra' essere versato entro il 17 giugno 2013. Il saldo deve essere versato entro il 16.12.2013.
Calcolo dell'imposta
Calcolo dell'imposta
L'imposta lorda totale annua si determina:
base imponibile x l'aliquota prevista in % x la percentuale di possesso in % x numero mesi di possesso /12
alla quale per le sole abitazioni principali vanno detratte le detrazioni come sotto riportate.
Esempio di pagamento in acconto per immobili a disposizione
Tipo immobile | A/3 abitazione a disposizione | Calcoli |
rendita | 400 € | |
Rivalutazione 5 % | 400*1,05 | 420,00 € |
Moltiplicatore es. 160 | 420 *160 | 67.200 € |
Aliquota es. 9,8 per mille | 67.200*0,98/100 | 659,00 |
% possesso es. 100 % | 659*100/100 | 659,00 |
Periodo possesso ( es. 12) | 659*12/12 | 659,00 |
Imposta annua da versare | 659,00 | |
imposta in acconto | 659/2 | 329,00 |
imposta a saldo | 659 - 329 | 330,00 |
Esempio di pagamento in acconto per immobili adibito ad abitazione principale di categoria A/1
Tipo immobile | A/1 abitazione principale | Calcoli |
rendita | 500 € | |
Rivalutazione 5 % | 500*1,05 | 525 € |
Moltiplicatore es. 160 | 525 *160 | 84.000 € |
Aliquota es. 4 per mille | 84.000*0,4/100 | 336 |
% possesso es. 100 % | 336*100/100 | 336 |
Periodo possesso ( es. 12) | 336*12/12 | 336 |
Imposta lorda | 336 | |
Detrazione abitazione principale rapportata ai mesi in cui si ha diritto | 200*12/12 | -200 |
Detrazione per figli < 26 anni (es. 1) rapportata ai mesi in cui si ha diritto e rapportata al numero di genitori contitolari presenti nel nucleo (vedere apposito paragrafo) (es. 1 figlio) | 50*1*12/12 | -50 |
Imposta netta | 86 € |
Aliquote anno di imposta 2013
Aliquote anno di imposta 2013
ATTENZIONE: l'acconto versato entro il 17 giugno 2013 ed il saldo entro il 16 dicembre 2013 devono essere calcolati con riferimento alle aliquote stabilite nella delibera del Consiglio comunale del 1° marzo 2013.
Aliquote 2013 deliberate dal Consiglio Comunale il 1° marzo 2013
Aliquote da applicarsi in sede di saldo: scadenza del 16.12.2013. Per gli immobili indicati il versamento è interamente di pertinenza del Comune di Udine.
DESCRIZIONE | ALIQUOTA | DETRAZIONE |
Aliquota per abitazione principale per gli immobili appartenenti alle categoria A/1 A/8 A/9 e 1° pertinenza per tipo C2, C6 e C7 (le seconde pertinenze vanno ad aliquota ordinaria del 0,86 %) | 0,4 % | € 200 |
- C/3 (laboratori artigiani) utilizzati direttamente per attività imprenditoriali, - Unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le pertinenze) concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado che vi abbiano stabilito la residenza e la dimora. - Immobili ad uso abitativo (escluse le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone “concordato” (all’art. 2, comma 3, della legge n. 431/98), in cui il conduttore ha stabilito la propria residenza. |
0,76 % | |
Unità abitative tenute a disposizione, non locate o non concesse in comodato secondo le modalità descritte per l’applicazione dell’aliquota ordinaria; - Unità immobiliari non locate, non utilizzate dal proprietario per attività imprenditoriali o professionali, non concesse in comodato secondo le modalità descritte per l’applicazione dell’aliquota ordinaria; - Fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici e che non siano locati. |
0,98 % | |
Unità immobiliari appartenenti alle categoria A/1 A/8 A/9 delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, | 0,4 % | € 200 |
Aliquota ordinaria (tipologie non comprese nelle altre aliquote) |
0,86 % |
Per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se il contribuente risiede anagraficamente in una casa e dimora abitualmente in un’altra, non puo’ beneficiare della sospensione per abitazione principale per nessuna delle due abitazioni. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare ed intestatari hanno residenze in immobili diversi nel Comune di Udine la sospensione dal versamento va applicata ad un solo immobile dove la famiglia ha la residenza principale.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Detrazioni
Dall'imposta dovuta per l’unità immobiliare appartenente alla categoria A/1 A/8 A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
La detrazione spetta una sola volta per nucleo familiare.
Per l'anno 2013, la detrazione di 200 € è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio fino al compimento del suo ventiseiesimo anno d’età, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00 (8 figli che non abbiano ancora compiuto 26 anni) e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600.
Entro il 31 dicembre 2013 devono essere presentati gli appositi modelli compilati al fine di ottenere le aliquote agevolate del 7,6 per mille in relazione agli immobili concessi in comodato gratutito ai parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e per gli immobili locati mediante stipula di un contratto a canone concordato formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2 comma 3 della legge 431/98 in cui il conduttore ha stabilito la residenza. Le dichiarazioni gia' presentate hanno effetto anche per gli anni successivi.
Casi particolari
- Nel caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’assegnatario residente beneficia della sospensione del versamento, mentre il coniuge proprietario e non assegnatario non deve versare l'imposta.
- anziani in casa di riposo: sono stati assimilati alle abitazioni principali; pertanto beneficiano della equiparazione ad abitazione principale;
- residenti all'estero: non sono assimilati all'abitazione principale pertanto devono versare l'imposta
- non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica ai fini dell'applicazione dell'IMU come abitazione principale all'immobile che sia posseduto e non concesso in locazione, dal personale delle Forze Armate e di Polizia, dai Vigili del Fuoco a decorrere dal 1 luglio 2013 .
Ai fini dell'applicazione dei benefici ai fini IMU i soggetti devono presentare apposita dichiarazione utilizzando il modello entro il 30 giugno 2014.
Immobili appartenenti alla categoria D
Immobili appartenenti alla categoria D
Per gli immobili appartenenti alla categoria D occorre calcolare sia la quota stato pari allo 0,76 per cento con il codice 3925, sia la rimanente quota comunale pari allo 0,10 per cento nel caso di utilizzo diretto o locazione, o allo 0,22 per cento nel caso di immobile sfitto con codice 3930.
Scadenze e modalità di versamento
Scadenze e modalità di versamento
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24. L'importo minimo per il versamento al Comune di Udine è 5,165 euro.
Il codice catastale per il comune di Udine da utilizzare per la compilazione del modello F24 è: L483.
I contribuenti devono versare l'imposta per il 2013:
- entro il 17 giugno - prima rata;
- entro il 16 dicembre - seconda rata a saldo.
N.B. i versamenti per ogni contitolare devono essere effettuati con distinti modelli F24 intestati al singolo contribuente.
Dove si paga?
Il versamento dell'imposta è effettuato mediante modello F24 disponibile presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (l'utilizzo è completamente gratuito).
Tramite il proprio home banking.
Inoltre è possibile procedere al pagamento mediante apposito bollettino di conto corrente postale disponibile presso tutti gli uffici postali.
Gli uffici IMU sono situati in via Stringher n. 12 /a e sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, e solo su appuntamento il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.15 alle 16.45.
tel. 0432 127 2856 - 127 2857 - 127 2816 - 127 2873
Documenti da scaricare: