L'imposta municipale unica (IMU) o imposta municipale propria è un'imposta del sistema tributario italiano. Si applica sulla componente immobiliare del patrimonio e accorpa l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari su beni non locati, l'imposta comunale sugli immobili (ICI).
- Guida IMU 2013
- Dichiarazione IMU 2013
- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC-IMU)
Richiesta aliquote agevolate
Modelli da presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2013 all'ufficio protocollo del Comune di Udine per beneficiare delle aliquote agevolate per l'anno di imposta 2013.
Aliquote e detrazioni
Il Consiglio comunale nella seduta del 1° marzo 2018 ha approvato le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno di imposta 2013.
Deliberazione n. 20 del 1° marzo 2013 del Consiglio comunale - aliquote IMU 2013
(pubblicata in data 31 ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 8, c. 2 della Legge n. 124 del 28 ottobre 2013)
Scadenze e modalità di versamento/pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24. L'importo minimo per il versamento al Comune di Udine è di € 5,165 riferito all'anno.
Il codice catastale per il Comune di Udine da utilizzare per la compilazione del modello F24 è: L483.
I codici per il pagamento sono:
3913 | IMU-Imposta Municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale diversi dal gruppo D |
3914 | IMU – Imposta Municipale propria per i terreni – Comune |
3916 | IMU – Imposta Municipale propria per le aree fabbricabili – Comune |
3918 | IMU – Imposta Municipale propria per gli altri fabbricati –Comune |
Codici da utilizzare per gli immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo D | |
3925 | IMU – Imposta Municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –Stato |
3930 | IMU – Imposta Municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Incremento Comunale |
Codici da utilizzare per l'abitazione principale SOLO per categorie A1 A8 e A9 | |
3912 | IMU- Imposta Municipale propria su abitazione principale - Comune |
I contribuenti devono versare l'imposta per il 2013:
- entro il 17 giugno 2013 - prima rata;
- entro il 16 dicembre 2013 - seconda rata a saldo.
N.B. i versamenti per ogni contitolare devono essere effettuati con distinti modelli F24 intestati al singolo contribuente.
Il versamento in acconto dell'IMU è sospeso fino al 16 settembre 2013 per le seguenti tipologie di immobili:
- per abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9;
- per terreni agricoli;
- per fabbricati rurali;
- per gli immobili abitativi dell'ATER regolarmente assegnati;
- per gli immobili delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
Dove si paga?
Il versamento dell'imposta è effettuato esclusivamente mediante modello F24 disponibile presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (l'utilizzo è completamente gratuito).
Tramite il proprio home banking.
E' possibile procedere al pagamento anche mediante versamento su apposito bollettino di conto corrente postale disponibile presso tutti gli uffici postali.
Richiesta rimborso IMU
Nel caso in cui sia stata versata in eccesso l'Imposta Municipale Propria rispetto a quanto effettivamente dovuto, è possibile richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso utilizzando il modello previsto oppure inviando richiesta in carta semplice nella quale devono essere indicati i seguenti elementi:
- anno per il quale viene richiesto rimborso;
- generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, eventuale e-mail);
- imposta correttamente dovuta; Imposta erroneamente versata (allegare fotocopie versamenti eseguiti) e conteggi eseguiti;
- tipo di utilizzo degli immobili;
- differenza richiesta a rimborso;
- motivazioni alla base della richiesta di rimborso;
- coordinate bancarie della propria banca con i dati dell'intestatario del conto e la sede dell'agenzia di credito.
Termini di presentazione della domanda di rimborso
Ai sensi dell'articolo 1, comma 164, Legge n. 296/2006 il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di rimborso relativa alla quota d'imposta erroneamente versata allo Stato, dovrà essere presentate al Comune che provvederà successivamente alla trasmissione dei dati al competente Ministero.