La giunta comunale
La Giunta Comunale
Estratto dello Statuto del Comune di Udine
15 febbraio 2002 (artt. 32, 33, 35, 39)
La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da dieci assessori ovvero dal numero massimo di
assessori previsto dalla legge, se inferiore.
Possono essere assessori i cittadini, aventi i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla
carica di consigliere comunale, che non siano il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini
fino al terzo grado del sindaco.
Il possesso dei requisiti per la carica di assessore è verificato dal consiglio, con la medesima procedura
seguita per la convalida dei consiglieri, nella prima seduta successiva alla nomina.
Gli assessori partecipano alle sedute consiliari ed a quelle delle commissioni con diritto di voto se consiglieri
comunali.
Sedute della Giunta
La giunta si riunisce in seduta non pubblica ed è convocata dal sindaco, cui spetta la determinazione degli
argomenti da porre all'ordine del giorno. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la
metà dei componenti.
Nomina della Giunta
Il sindaco nomina i componenti della giunta tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella
prima seduta successiva all'elezione.
Competenze della Giunta
Alla giunta spetta il ruolo di governo del comune, sulla base del documento contenente gli indirizzi generali
di governo approvato dal consiglio.
La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che le sono propri per effetto della legge, agendo sempre
con finalità di efficienza, equilibrio finanziario nella conduzione amministrativa, economica e patrimoniale,
fatti salvi i poteri riservati al consiglio comunale.
L'esercizio delle funzioni delegate dal sindaco agli assessori avviene nel rispetto del principio della collegialità.
Fatti salvi i poteri riconosciuti dalla legge al consiglio comunale ed al sindaco, spettano alla giunta:
- l'approvazione delle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del consiglio;
- l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal consiglio;
- l'attuazione degli atti amministrativi e degli indirizzi generali deliberati dal consiglio;
- l'attività decisionale non attribuita ad altri organi comunali;
- le attività relative alla gestione e al corretto funzionamento dei servizi comunali, non altrimenti disciplinate
dalla legge;
- la presentazione della relazione annuale sulla propria attività, sia in attuazione degli indirizzi politici ed
amministrativi approvati dal consiglio, sia in ordine alla più specifica attività amministrativa, da allegare al
rendiconto della gestione;
- la determinazione delle tariffe in presenza di criteri stabiliti dal consiglio comunale.
La giunta approva il P.E.G. e le variazioni allo stesso necessarie in corso d'anno e, in via d'urgenza e salvo
ratifica, variazioni al bilancio annuale e pluriennale.
Obbligo di Astensione
Al sindaco nonché agli assessori e consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti
ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.
I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono
astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da
essi amministrato.
I componenti degli organi comunali e dei consigli circoscrizionali sono tenuti ad astenersi dal prendere parte
alla discussione nonché alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del comune e degli enti od
aziende dipendenti o sottoposte alla sua amministrazione o vigilanza. Analoga astensione deve avvenire quando vi
sia interesse di parenti od affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o si tratti di conferire impieghi
ai medesimi.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
Il divieto di cui al precedente comma comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante
la trattazione di detti interessi.
Il presente articolo si applica anche al segretario comunale ed al vice segretario.


