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Contributo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia (nidi d’infanzia, servizi integrativi e sperimentali). Anno scolastico 2010/2011  

Definizione del contributo

Le famiglie che hanno sostenuto spese per rette di frequenza di figli minori ai servizi per la prima infanzia (nidi d’infanzia, servizi integrativi e sperimentali), residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 4.5 dell’Udinese (Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco ed Udine), possono presentare la domanda di concessione del contributo al Comune di Udine, Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 4.5 dell’Udinese.

È quanto prevede il Decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 0284/Pres., “Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all’abbattimento delle rette a carico delle famiglie di cui all’articolo 15, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)”, pubblicato sul BUR n. 50 del 14 dicembre 2011.

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Beneficiari e requisiti


Il beneficio è riservato ai nuclei familiari residenti in regione che hanno sostenuto spese per il pagamento delle rette di frequenza dei figli minori a servizi per la prima infanzia per l’anno scolastico 2010/2011 (periodo compreso tra il 1° settembre 2010 ed il 31 agosto 2011).  Il nucleo familiare è quello definito ai fini dell'ISEE dall’articolo 2 del D.lgs. 109/1998.
I servizi per la prima infanzia in relazione ai quali può essere riconosciuto il beneficio, per l’anno scolastico 2010/2011, sono: 

  • i nidi d’infanzia,
  • i servizi integrativi e i servizi sperimentali (centri per bambini e genitori, spazi gioco, servizi educativi domiciliari e servizi sperimentali)

autorizzati in via provvisoria o definitiva o regolarmente avviati, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati. 

Il beneficio non è riconosciuto per l’accesso al servizio di babysitter locale ed ai servizi ricreativi, nè per la frequenza alle Sezioni Primavera.

Sono ammesse a contributo le spese per la frequenza al servizio riferite all’anno scolastico 2010/2011, comprensive dei pasti. Sono invece escluse le spese non direttamente inerenti la fruizione del servizio, tra le quali l’eventuale quota di iscrizione.

Per essere ammessi al beneficio i nuclei familiari devono possedere i seguenti requisiti: 

  • risiedere in regione, ed in particolare in uno dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese (Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco ed Udine);
  • almeno un genitore deve risiedere o prestare attività lavorativa in regione da almeno un anno continuativo;
  • essere in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 35.000,00 euro;
  • aver integralmente pagato le rette di frequenza al servizio per la prima infanzia per le quali viene richiesto il contributo.

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Misura del beneficio e cumulabilità


Il beneficio per l’anno scolastico 2010/2011, il cui importo massimo è fissato in 1.800,00 euro a bambino, è differenziato a seconda della fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare, nelle misure stabilite con la deliberazione della Giunta regionale n. 2487 del 15 dicembre 2011, pubblicata sul BUR n. 52 del 28 dicembre 2011:

  • se il nucleo familiare ha un ISEE fino a 20.000,00 euro, il 60% per cento delle rette di frequenza sostenute;
  • se il nucleo familiare ha un ISEE compreso tra 20.000,01 e 35.000,00 euro, il 40% delle rette di frequenza sostenute.

Il beneficio è cumulabile con altri contributi ed agevolazioni, anche fiscali, assegnati al nucleo familiare per la stessa finalità, fino alla concorrenza della spesa rimasta a carico della famiglia. Tra gli altri contributi erogati alla famiglia per la stessa finalità rientrano gli eventuali sussidi erogati da parte del datore di lavoro pubblico o privato di uno o di entrambi i genitori e lo sconto d’imposta IRPEF eventualmente goduto a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi, se inerente spese relative all’anno scolastico 2010/2011, e comunque nella misura massima di 120 euro).

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Termine, modalità di presentazione della domanda ed allegati


La domanda, sottoscritta a pena di esclusione, può essere presentata da uno dei genitori nel cui nucleo familiare è presente il minore a partire dal 15 dicembre 2011 ed entro il termine perentorio del 14 marzo 2012 in una delle seguenti modalità:
 

  • direttamente presso la sede del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 4.5 dell’Udinese, U.Org. Amministrativa (via Gorghi 16 – 1° piano), negli orari di apertura al pubblico del servizio (il lunedì dalle 8.45 alle 12.15 e dalle 15 alle 17, il martedì, giovedì e venerdì dalle 8.45 alle 12.15, il mercoledì dalle 15 alle 17);
  • inoltrata a mezzo fax (al n.ro 0432 242520), unitamente alla copia (fronte/retro) di un documento di identità valido del richiedente;
  • a mezzo raccomandata del servizio postale al Comune di Udine, Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 4.5 dell’Udinese, Via Gorghi 16 – 33100 Udine, unitamente alla copia (fronte/retro) di un documento di identità valido del richiedente;
  • inviata per posta elettronica, indifferentemente da una casella di posta elettronica convenzionale (e-mail) o PEC, alla casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Udine protocollo@pec.comune.udine.it, allegando la scansione in formato PDF dell’originale del modello di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un documento di identità valido del richiedente (fronte/retro);
  • inviata per posta elettronica, indifferentemente da una casella di posta elettronica convenzionale (e-mail) o PEC, alla casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Udine protocollo@pec.comune.udine.it, allegando il modello di domanda nel formato originale o in formato PDF debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente con firma digitale.

 

La domanda, redatta sull’apposito modello, dovrà essere completa dei seguenti allegati:

  • copia (fronte/retro) di un documento di identità valido del richiedente (qualora non venga sottoscritta in presenza dell’incaricato);
  • copia dell’attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità al momento della domanda;
  • copia delle fatture pagate per la frequenza al servizio, o in alternativa ricevute o quietanze di pagamento o attestazione degli avvenuti pagamenti (con evidenza degli importi) rilasciata dal soggetto gestore del servizio o altra analoga documentazione attestante i pagamenti;
  • copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno a tempo indeterminato (per i cittadini stranieri).


Nel caso di invio della domanda per posta elettronica  gli allegati dovranno  essere strutturati con formati in grado di garantire la non alterabilità del documento durante le fasi di accesso e conservazione (es. PDF).

Nel caso di presentazione diretta della domanda farà fede il timbro di ricevuta apposto dall’addetto al momento della presentazione. Per le domande inviate mediante raccomandata postale si considerano valide quelle spedite entro il termine ed a tal fine farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante. Qualora la domanda sia inviata a mezzo posta elettronica farà fede la data in cui risulta effettivamente pervenuta alla casella istituzionale del Comune.

Alla luce delle disposizioni normative sul limite del pagamento in contanti da parte delle Amministrazioni Pubbliche (articolo 12 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ai fini dell'erogazione del beneficio dovrà essere indicato l'IBAN di un conto corrente bancario o postale attivo, intestato al richiedente, sul quale effettuare l'eventuale accredito del contributo.

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Modulistica


documento pdf  Avviso pubblico (file Acrobat .PDF - 119 KB)

documento pdf   Domanda (file Acrobat .PDF - 88 KB)

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Normativa di riferimento


Norma: articolo 15 della legge regionale 20/2005

Regolamento: documento pdf  Decreto del Presidente Regione 30 novembre 2011, n. 0284/Pres.
(file Acrobat  .PDF - 49 KB)

Delibera misure beneficio a.s. 2010/2011:documento pdf  Deliberazione della Giunta regionale n. 2487 del 15 dicembre 2011
(file Acrobat  .PDF - 32 KB)

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Informazioni, orari e contatti 


Unità organizzativa responsabile del procedimento
Comune di Udine
Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 4.5 dell’Udinese
U.Org. Amministrativa
Via Gorghi 16 (1° piano)
tel. 0432 242511 – fax 0432 242520
e-mail: protocollo@pec.comune.udine.it (per l’eventuale invio della domanda per posta elettronica).

Orari di apertura al pubblico
lunedì: dalle 8.45 alle 12.15 e dalle 15 alle 17
martedì: dalle 8.45 alle 12.15
mercoledì: dalle 15 alle 17
giovedì: dalle 8.45 alle 12.15
venerdì: dalle 8.45 alle 12.15

Personale referente
dott. Michele Mesaglio
tel. 0432 242515 
e-mail: michele.mesaglio@comune.udine.it

Collegamenti esterni

Per ulteriori informazioni sul beneficio si rinvia al sito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alle seguenti pagine:

Contributi a favore delle famiglie (abbattimento rette)

Sportello Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese


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