
Le famiglie che hanno sostenuto spese per rette di frequenza di figli minori ai servizi per la prima infanzia (nidi d’infanzia, servizi integrativi e sperimentali), residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 4.5 dell’Udinese (Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco ed Udine), possono presentare la domanda di concessione del contributo al Comune di Udine, Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 4.5 dell’Udinese.
È quanto prevede il Decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 0284/Pres., “Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all’abbattimento delle rette a carico delle famiglie di cui all’articolo 15, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)”, pubblicato sul BUR n. 50 del 14 dicembre 2011.
Il beneficio è riservato ai nuclei familiari residenti in regione che hanno sostenuto spese per il pagamento delle rette di frequenza dei figli minori a servizi per la prima infanzia per l’anno scolastico 2010/2011 (periodo compreso tra il 1° settembre 2010 ed il 31 agosto 2011). Il nucleo familiare è quello definito ai fini dell'ISEE dall’articolo 2 del D.lgs. 109/1998.
I servizi per la prima infanzia in relazione ai quali può essere riconosciuto il beneficio, per l’anno scolastico 2010/2011, sono:
autorizzati in via provvisoria o definitiva o regolarmente avviati, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.
Il beneficio non è riconosciuto per l’accesso al servizio di babysitter locale ed ai servizi ricreativi, nè per la frequenza alle Sezioni Primavera.
Sono ammesse a contributo le spese per la frequenza al servizio riferite all’anno scolastico 2010/2011, comprensive dei pasti. Sono invece escluse le spese non direttamente inerenti la fruizione del servizio, tra le quali l’eventuale quota di iscrizione.
Per essere ammessi al beneficio i nuclei familiari devono possedere i seguenti requisiti:
Il beneficio per l’anno scolastico 2010/2011, il cui importo massimo è fissato in 1.800,00 euro a bambino, è differenziato a seconda della fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare, nelle misure stabilite con la deliberazione della Giunta regionale n. 2487 del 15 dicembre 2011, pubblicata sul BUR n. 52 del 28 dicembre 2011:
Il beneficio è cumulabile con altri contributi ed agevolazioni, anche fiscali, assegnati al nucleo familiare per la stessa finalità, fino alla concorrenza della spesa rimasta a carico della famiglia. Tra gli altri contributi erogati alla famiglia per la stessa finalità rientrano gli eventuali sussidi erogati da parte del datore di lavoro pubblico o privato di uno o di entrambi i genitori e lo sconto d’imposta IRPEF eventualmente goduto a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi, se inerente spese relative all’anno scolastico 2010/2011, e comunque nella misura massima di 120 euro).
La domanda, sottoscritta a pena di esclusione, può essere presentata da uno dei genitori nel cui nucleo familiare è presente il minore a partire dal 15 dicembre 2011 ed entro il termine perentorio del 14 marzo 2012 in una delle seguenti modalità:
La domanda, redatta sull’apposito modello, dovrà essere completa dei seguenti allegati:
Nel caso di invio della domanda per posta elettronica gli allegati dovranno essere strutturati con formati in grado di garantire la non alterabilità del documento durante le fasi di accesso e conservazione (es. PDF).
Nel caso di presentazione diretta della domanda farà fede il timbro di ricevuta apposto dall’addetto al momento della presentazione. Per le domande inviate mediante raccomandata postale si considerano valide quelle spedite entro il termine ed a tal fine farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante. Qualora la domanda sia inviata a mezzo posta elettronica farà fede la data in cui risulta effettivamente pervenuta alla casella istituzionale del Comune.
Alla luce delle disposizioni normative sul limite del pagamento in contanti da parte delle Amministrazioni Pubbliche (articolo 12 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ai fini dell'erogazione del beneficio dovrà essere indicato l'IBAN di un conto corrente bancario o postale attivo, intestato al richiedente, sul quale effettuare l'eventuale accredito del contributo.
Avviso pubblico (file Acrobat .PDF - 119 KB)
Domanda (file Acrobat .PDF - 88 KB)
Norma: articolo 15 della legge regionale 20/2005
Regolamento:
Decreto del Presidente Regione 30 novembre 2011, n. 0284/Pres.
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Delibera misure beneficio a.s. 2010/2011:
Deliberazione della Giunta regionale n. 2487 del 15 dicembre 2011
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Unità organizzativa responsabile del procedimento
Comune di Udine
Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 4.5 dell’Udinese
U.Org. Amministrativa
Via Gorghi 16 (1° piano)
tel. 0432 242511 – fax 0432 242520
e-mail: protocollo@pec.comune.udine.it (per l’eventuale invio della domanda per posta elettronica).
Orari di apertura al pubblico
lunedì: dalle 8.45 alle 12.15 e dalle 15 alle 17
martedì: dalle 8.45 alle 12.15
mercoledì: dalle 15 alle 17
giovedì: dalle 8.45 alle 12.15
venerdì: dalle 8.45 alle 12.15
Personale referente
dott. Michele Mesaglio
tel. 0432 242515
e-mail: michele.mesaglio@comune.udine.it
Collegamenti esterni
Per ulteriori informazioni sul beneficio si rinvia al sito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alle seguenti pagine:
Contributi a favore delle famiglie (abbattimento rette)